Un condomino ha posto questo quesito:
“Vorrei acquistare un’automobile elettrica, ma solo se posso installare dei pannelli fotovoltaici ad uso privato sul tetto del condominio. È possibile?”
In linea di massima gli altri condòmini non possono impedire al singolo proprietario di installare pannelli fotovoltaici sul tetto del condominio. Possono però porre dei limiti all’installazione, essendo il tetto un bene comune.
L’art. 1122 bis del Codice civile stabilisce che “è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti individuali dell’intervento”.
Possibili limiti all’installazione di pannelli fotovoltaici ad uso privato sul tetto condominiale
La materia condominiale può risultare ostica, soprattutto quando si tratta di mettere in pratica gli articoli di legge. Per quanto l’installazione di pannelli fotovoltaici ad uso privato sia consentita inviando all’amministratore una comunicazione circa il lavoro che si vuole svolgere, è altresì vero che i condòmini (l’assemblea) possono porre dei limiti all’installazione dei pannelli fotovoltaici, se questa avviene su un bene comune, come ad esempio il tetto condominiale.
A fronte di ciò, onde evitare di incappare in situazioni spiacevoli a posteriori (ad esempio il blocco dei lavori quando sono già in fase esecutiva), l’iter che mette tutti al riparo da qualsiasi eventuale problematica è quello che prevede di riportare l’intenzione del singolo condomino in assemblea prima dell’inizio dei lavori, quando questi vanno ad interessare una parte comune.
Questo perché l’assemblea ha la facoltà di valutare la fattibilità dell’opera, in quanto può indicare come e dove fare l’impianto, pur non potendo negare di utilizzare le parti comuni al fine di installare un sistema fotovoltaico.
Esempio pratico di pannelli fotovoltaici installati sul tetto di un condominio: limiti alla posa
Se viene fornita prova che la posa dei pannelli fotovoltaici voluta dal singolo condomino possa ledere il decoro architettonico dell’edificio oppure compromettere la stabilità o la sicurezza del fabbricato, l’assemblea può intervenire per fermare i lavori oppure ordinare lo smantellamento dell’impianto.
Vista questa eventualità, la raccomandazione è di sottoporre preventivamente la proposta all’amministratore, e di conseguenza all’assemblea, così che eventuali richieste relative all’intervento e alle modalità di esecuzione vengano semmai valutate, discusse ed eventualmente modificate prima dell’inizio dei lavori che, in questo modo, potranno essere eseguiti in tutta tranquillità.
Inoltre, è importante sottolineare un altro aspetto fondamentale, e cioè che lo spazio occupato dal singolo condomino con i suoi pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale non deve pregiudicare il pari diritto degli altri condòmini di fare altrettanto. Nella pratica bisognerà quindi valutare l’occupazione dell’area comune in relazione ai millesimi di cui è titolare il condomino interessato all’installazione dei pannelli.
L’art. 1102 del Codice Civile stabilisce, infatti, che ciascun condomino può usare gli spazi comuni a patto che non ne modifichi la destinazione e non impedisca agli altri condòmini di farne parimenti uso. Nel caso dell’installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale a beneficio del singolo non viene certo modificata la destinazione del tetto, poiché rimane invariata la sua funzione principale, cioè quella di copertura.
Il singolo condomino, dunque, può beneficiare della cosa comune per uso privato a patto che non venga impedito agli altri condòmini di farne parimenti uso. Gli stessi condòmini (l’assemblea) potranno altresì prescrivere delle modalità alternative di esecuzione o imporre delle precauzioni per salvaguardare la stabilità, la sicurezza e il decoro dell’edificio, dopo che il singolo condomino avrà comunicato all’amministratore il suo progetto, indicando il contenuto specifico dello stesso.
L’art. 1120 e il contenimento del consumo energetico degli edifici: quali innovazioni sono consentite e quali sono vietate in condominio
L’art. 1120 del Codice civile, tra le altre cose, recita che i condòmini, con la maggioranza indicata al quinto comma dell’art. 1136 C.c., possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno per oggetto anche il contenimento del consumo energetico degli edifici, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianto di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguono a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune.
A tal proposito, l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni esposte nel precedente paragrafo. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza di ciò, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.
Sono vietate le innovazioni che possano compromettere la stabilità o la sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
Installazione di pannelli fotovoltaici in condominio: tre possibili casi
- Se si vuole installare un impianto fotovoltaico ad uso privato in condominio sulle proprie proprietà non si hanno vincoli, ma bisogna comunque comunicare al proprio Comune l’inizio dei lavori.
- Se si vuole installare un impianto fotovoltaico a uso privato in condominio su una parte comune bisogna inviare una comunicazione all’amministratore circa il lavoro che si intende svolgere. L’assemblea valuterà la fattibilità dell’opera.
- Se per l’installazione di un impianto fotovoltaico ad uso privato in condominio è necessaria la modifica delle parti comuni dell’edificio sarà obbligatoria l’autorizzazione dell’assemblea per poter procedere.
In qualunque caso, sarà necessario affidarsi a un tecnico che segua la pratica a livello normativo, comunale ed esecutivo.
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