Nei condomìni in cui vivono persone anziane o con disabilità viene spesso richiesto, laddove manchi l’ascensore, di poter installare un montascale o servoscala a pedana. Si tratta di un’opera di abbattimento delle barriere architettoniche che rientra nelle cosiddette “innovazioni” secondo la legislazione del Codice Civile.
Detto questo, prima di procedere all’installazione di un montascale è bene seguire il seguente procedimento. Ecco cosa fare se intendi installare un montascale nel tuo condominio:
- Innanzitutto, è necessario contattare l’amministratore di condominio per esprimere questa volontà. Sarà quindi cura dell’amministratore inserire all’ordine del giorno dell’assemblea la richiesta di installazione di un montascale.
- In assemblea verrà presentato ai condòmini presenti il progetto per l’installazione del montascale e si voterà per l’autorizzazione al montaggio. Normalmente, per avere l’autorizzazione occorrerebbe il consenso dei 2/3 dell’assemblea condominiale ma, per l’autorizzazione all’installazione di montascale o servo scale in condominio, è stata introdotta la maggioranza di 1/3 (Legge 13/1989). In sede di assemblea possono verificarsi due casi:
- L’assemblea si esprime a favore raggiungendo il quorum di 1/3 quindi si può procedere all’installazione;
- L’assemblea si esprime negativamente o decide di non esprimersi ma, dopo tre mesi dalla richiesta scritta di installazione, il richiedente può comunque installare il montascale (art.2 comma 2 della Legge 13/1989). In tal caso il richiedente, la persona disabile o chi ne detiene la patria potestà può effettuare i lavori a proprie spese. N.B. I lavori di installazione di un montascale in condominio non devono in nessun modo creare danni o disagi ai luoghi comuni del condominio e non devono intralciare il passaggio e mettere a rischio la sicurezza delle persone.
Chi paga per l’installazione del montascale in condominio?
Come già espresso, esistono diversi casi che rimandano quindi a vari scenari anche per quanto riguarda la ripartizione delle spese, non solo quelle per l’installazione ma anche per la manutenzione che richiede un montascale in condominio.
Vediamo meglio le casistiche legate alle spese per il montascale:
Trattandosi di uno strumento ad utilizzo comune, la spesa (installazione e manutenzione) dovrebbe di norma essere ripartita tra tutti i condòmini, in base ai millesimi di proprietà. Laddove la maggioranza dell’assemblea si esprima a favore dell’installazione del montascale i suoi costi verranno ripartiti come appena descritto. È però facoltà delle minoranze che si sono espresse in modo negativo di richiedere di essere esclusi dalle spese legate a installazione e manutenzione del montascale (naturalmente a questi condòmini ne sarà precluso l’utilizzo). Quindi, le spese del montascale in condominio possono essere suddivise tra tutti i condòmini in proporzione ai millesimi di proprietà di ogni partecipante, ad esclusione dei dissenzienti (in caso di esplicita richiesta).
Se invece il condominio si esprime, a maggioranza, negativamente o non assume una posizione, favorevole o contraria che sia, il richiedente potrà installare a proprie spese il montascale dopo tre mesi dalla richiesta scritta. In questo caso tutte le spese restano a suo carico.
Richiesta scritta per l’installazione di un montascale in condominio
Abbiamo fatto riferimento più volte nel nostro articolo a una “richiesta scritta”. Si tratta di una lettera che il richiedente scrive agli altri condòmini, informando prima l’amministratore di condominio, e nella quale fa una richiesta ufficiale.
Per far sì che la lettera convinca il maggior numero dei condòmini è bene che essa contenga alcuni elementi:
- Vantaggi per la mobilità delle persone in condominio (legate al presente ma soprattutto al futuro) – non solo per anziani o per chi ha delle disabilità ma anche per chi trasporta passeggini o carichi pesanti;
- Creazione di una ambiente più inclusivo;
- La presenza di un montascale in condominio è un plus in caso di vendita di un’immobile a persone anziane o con problemi motori;
- La possibilità di accedere a eventuali finanziamenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche, o altro.
Per completezza di informazioni riportiamo l’Articolo 2 comma 2 della legge 13 del 1989:
“2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages”.
L’amministratrice Alessandra Di Placido è a disposizione per amministrare il tuo condominio sul Lago di Iseo, in Franciacorta, a Brescia e in Valcamonica. Inoltre, è attivo un servizio di consulenze condominiali, anche a distanza.