Litigare con i vicini o con il condominio ha forti ripercussioni sulla serenità personale e sulla qualità di vita. La mediazione si pone come una soluzione valida per ridurre la conflittualità attraverso la ripresa del dialogo fra le parti litiganti.
Quali sono le cause più frequenti di lite fra condòmini?
- immissioni di rumori o odori nelle aree comuni o negli appartamenti vicini;
- presenza di oggetti o veicoli di singoli condomini nelle aree comuni;
- rumori causati dai giochi dei bambini in cortile;
- sgocciolamento causato dall’innaffiatura di piante sui balconi;
- presenza di animali nelle aree comuni;
- decoro esterno del condominio (bucato steso, lancio di mozziconi di sigaretta dai balconi, tovaglie sbattute).
Mediazione in condominio e riforma Cartabia: cosa cambia?
La Riforma Cartabia della Giustizia prevede che l’amministratore di condominio potrà partecipare a una mediazione anche senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea: è questa la novità della normativa che è entrata in vigore il 30 giugno 2023.
“l’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa”.
Quindi, l’assemblea condominiale verrà convocata solo nella fase finale della mediazione per deliberare se approvare o meno l’accordo raggiunto autonomamente dall’amministratore con la controparte.
Sempre con l’obiettivo di contrarre i tempi della procedura, entra in vigore con la Riforma Cartabia la novità sulla durata massima di tre mesi, prorogabile di altri tre prima della scadenza, mediante accordo scritto dalle parti (il termine di tre mesi decorre dal deposito della domanda oppure, in caso di mediazione demandata, dalla scadenza fissata dal giudice). Inoltre, viene eliminato il passaggio dell’incontro a solo scopo informativo: con il primo incontro le parti entrano subito in mediazione. Per questo motivo le spese di avvio della procedura e le indennità saranno dovute da subito.
Un’ulteriore novità per le liti condominiali riguarda l’obbligo per il condominio di introdurre la mediazione in caso di opposizione da parte del condomino moroso al decreto ingiuntivo in favore del condominio. La nuova regola, prescritta all’art. 5 bis del D.Lgs. n. 28/2010 recepisce il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale, in caso di opposizione a d.i. spetta a colui che ha proposto il ricorso proporre la domanda di mediazione. Alla prima udienza il giudice deciderà sulla provvisoria esecuzione, e fisserà una successiva udienza entro la quale dovrà essere stato esperito il procedimento di mediazione. Se all’udienza fissata la mediazione non sarà stata esperita, il giudice dichiarerà la domanda improcedibile revocando il decreto e provvedendo sulle spese.
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